Studio Legale Bonomo e Associati

Giornalismo digitale e “diritto all’oblio”. Gli archivi giornalistici on-line vanno sempre aggiornati

Nell’attuale contesto di “giornalismo digitale” si pone il problema del frequente conflitto tra l’individuo in se stesso considerato, vale a dire quale portatore del diritto alla considerazione veritiera di sé, e l’informazione giornalistica. Tale informazione può tradursi infatti in una rappresentazione del soggetto parziale o distante dalla reale identità della persona.

 

Si tratta di un tema delicato perché riguardante anche il fenomeno della c.d. coda di Internet, per cui la notizia di ieri può essere più letta di quella di oggi o addirittura di quella di domani, imponendosi sulla realtà dei fatti e producendo un’informazione assolutamente distorta. 

 

La questione è stata affrontata, recentemente, nella sentenza Cass. civ. 5 aprile 2012 n. 5525, riguardante il rapporto tra il “diritto all’oblio” e gli archivi telematici dei quotidiani on-line. Si segnala in proposito il pregevole commento di T.E. Frosini, in Dir. Inf. 2012, pag. 911, intitolato "Il diritto all'oblio e la libertà informatica". 

 

Tale Autore si spinge a configurare un fondamento costituzionale al diritto all'oblio, che deriverebbe dallo stesso art. 3 Cost. ("Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (...)"), in quanto la dignità si traduce nel diritto del singolo a vedere rispettata la propria reputazione, il proprio buon nome, a non essere discriminato circa i propri orientamenti e ai propri stili di vita.  

 

Di tale fondamento costituzionale si troverebbe conferma anche nella Legge fondamentale tedesca, che contiene un'analoga previsione, e nella Carta dei diritti fondamentali europei, dove all'art. 1 si afferma che la dignità umana è inviolabile.  

 

Nella motivazione della sentenza sopra richiamata il diritto all’oblio si traduce nel diritto alla contestualizzazione e alla rappresentazione integrale dell’identità, rifiutando la riduzione del soggetto alle sole informazioni trattate digitalmente: “(…) deve riconoscersi al soggetto cui pertengono i dati personali oggetto di trattamento, il diritto all’oblio, vale a dire al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale, che anche quando trattasi di notizia vera, e a maggior ragione se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e all’aggiornamento dei medesimi e, se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell’archivio e all’interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione”. 

 

Il dato normativo di riferimento di tale diritto si coglie poi, a livello europeo, nella Proposta di Regolamento UE generale sulla protezione dei dati, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, presentato dalla Commissione Europea il 25 gennaio 2012 unitamente alla proposta di direttiva sulla “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati”, in cui si prevede che i cittadini europei abbiano il pieno controllo dei propri dati personali.

 

Il considerando 53, in particolare, dispone che “ogni persona deve avere il diritto di rettificare i dati personali che la riguardano e il “diritto all’oblio”, se la conservazione di tali dati non è conforme al presente regolamento. In particolare, l’interessato deve avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati…(…)”. L’art. 17, intitolato “Diritto all’oblio e alla cancellazione”, riproduce poi tale previsione.

 

Lo stesso art. 17 prevede quindi precise ipotesi in cui il responsabile del trattamento non ha l’obbligo di procedere alla cancellazione dei dati, in quanto la conservazione è resa necessaria: in primo luogo “(a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione in conformità dell’articolo 80” (…). E tale articolo 80 dispone che “gli Stati membri prevedono, per il trattamento dei dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni concernenti i principi generali di cui al capo II, i diritti dell’interessato di cui al capo III, il responsabile del trattamento e l’incaricato del trattamento di cui al capo IV, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali di cui al capo V, le autorità di controllo indipendenti di cui al capo VI e la cooperazione e la coerenza di cui al capo VII, al fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e le norme sulla libertà d’espressione”.

 

Anche il Garante per la protezione dei dati personali, con due recenti provvedimenti (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2339483), ha stabilito che gli archivi giornalistici on-line debbano essere sempre aggiornati, accogliendo i ricorsi di due cittadini e ordinando a un gruppo editoriale “di predisporre, nell’ambito dell’archivio storico on-line del quotidiano (…) un sistema idoneo a segnalare, ad esempio a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi, l’esistenza di sviluppi delle notizie relative al ricorrente”.

 

Si tratta di un’applicazione concreta dei princìpi espressi dalla Corte di cassazione nella richiamata sentenza, che stabilisce una sorta di obbligo di rettifica per fatti sopravvenuti e che definiscono meglio di quelli passati la reale e attuale personalità del soggetto.

 

Per salvaguardare l’attuale identità sociale di una persona occorre insomma garantire la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia di cronaca, attraverso il collegamento con altre informazioni successivamente pubblicate. E il “diritto all’oblio” significa, quindi, il diritto a cancellare o contestualizzare i propri dati personali al fine di evitare che la vita passata possa costituire un ostacolo per la vita presente e ledere la propria dignità.

 

11 aprile 2013                                                                                     Avv. Giovanni Bonomo