Studio Legale Bonomo e Associati

Il mercato dei diritti audiovisivi sportivi tra diritto europeo e ordinamento interno.

 


 

 I continui progressi della tecnologia aprono scenari di mercato nuovi e imprevedibili: così il diritto dell'Unione Europea, nell'interpretazione e nell'applicazione della Corte di Giustizia, è soggetto ad una continua evoluzione. Pensiamo, ad esempio, al marketing dei diritti audiovisivi sportivi e a quanto abbia inciso nell'economia dello sport in Europa la sentenza 4 ottobre 2011 nella causa Football Association Premier League / Karen Murphy, nota anche come "sentenza Murphy", originata dal banale caso di una barista inglese che cercava solo di risparmiare sul canone di abbonamento al calcio satellitare.

 

 

La contrarietà ai princìpi comunitari della compartimentazione del mercato dei diritti televisivi entro i confini statuali era del resto una prevedibile conseguenza della progressiva erosione delle sovranità nazionali per la creazione di un diritto europeo uniforme, vale a dire, secondo le parole di Natalino Irti in "Ordine giuridico del mercato", Laterza, 2003, di un uniforme spazio giuridico in cui si svolge un'indefinita rete di rapporti. 

 

In data 9 maggio 2014, ad un giorno dall'incontro a Bruxelles tra il sottosegretario alle Comunicazioni Antonello Giacomelli  e il commissario europeo per l'agenda digitale Neelie Kroes sull'impostazione dell'Italia in materia di digitale, in vista del semestre di presidenza UE del nostro Paese (la presidenza italiana dell'Ue prenderà il via il 1° luglio, immediatamente dopo le prossime elezioni che rinnoveranno il Parlamento europeo e la designazione del nuovo Presidente della Commissione Europea e dei nuovi Commissar) e sulla prossima approvazione della direttiva sul mercato unico delle telecomunicazioni, si è svolto presso l'Università Bocconi di Milano l'incontro intitolato "Marketing dei diritti audiovisivi sportivi tra diritto europeo e ordinamento interno. Le evoluzioni del mercato dopo FAPL"., con l'introduzione dei prof. Ferrari e Pollicino e l'intervento dei rappresentanti dei maggiori stakeholders, oltre che dell'Autorità Garante della Concorrenza e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

 

Si è sottolineato che nel bilanciamento tra monopolio costituito dall'esclusiva e stimolo all'innovazione e alla creatività, si deve tener pur conto delle esigenze degli operatori, che devono poter tutelare i propri investimenti, ma nella salvaguardia della concorrenza. Nel nostro diritto interno le linee operative dell'AGCM, rappresentata nel seminario da Massimo Ferrero, tendono a consentire ora esclusive non estese a tutti gli eventi di una competizione su tutte le piattaforme, ma a più pacchetti di eventi equilibrati, prevedendo una durata limitata ad un massimo di tre anni. Anche l'assegnazione dei diritti a diversi operatori su un numero pur consistente di piattaforme trasmissive è bastato a provocare una riduzione dei prezzi e un miglioramento complessivo dell'offerta. Dinamiche competitive analoghe potrebbero ora avvenire a livello europeo.

 

Con riferimento al "mercato pay", che con lo sviluppo del Web e dell'utenza mobile non è più solo un mercato televisivo, si è sottolineato come il solo aumento del numero degli operatori non cambia la valutazione dell'Autorità sulla potenzialità escludente dell'esclusiva, a mano che venga adottato il sistema dell'esclusiva temperata, come sopra delineato, che consente una maggior competitività a tutela del consumatore.

 

Con riferimento a Internet, è necessario trovare in generale un equilibrio, oltre lo specifico caso degli eventi sportivi, tra la pervasività dei suoi servizi (basti pensare ai social networks, accessibili a tutti) e le nuove esigenze inerenti alla tutela dei diritti individuali e della privatezza che tale pervasività comporta. Con tutte le difficoltà legate al tentativo di regolare uno spazio senza confini e in continua evoluzione.

 

La Corte europea, con la sentenza Murphy, pur rendendosi conto che gli operatori tradizionali percepiscono ancora il valore dell'esclusiva come strumento di qualificazione della propria offerta, ha voluto limitare la tutela garantita ai titolari dei diritti sportivi a quanto strettamente indispensabile, nell'intendimento di privilegiare il mercato e i consumatori.

 

Si può dire che, a sei anni dalla legge Melandri-Gentiloni (D. Lgs. 9. 1.2008 n. 9 "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse") le decisioni giurisdizionali e delle nostre Autorità indipendenti hanno avuto riguardo all'interesse primario dei consumatori e al prevalente diritto all'informazione.

 

Vogliamo ora sperare che il nostro Paese, nel semestre di presidenza, riuscirà a vincere lo scetticismo antieuropeo nella consapevolezza che l'economia digitale e l'ICT rappresentano un settore chiave per la crescita economica e la competitività.

 

avv. Giovanni Bonomo