Studio Legale Bonomo e Associati

Il "tasso soglia" antiusura e la rilevanza degli interessi di mora

La rilevanza del tasso di mora nella verifica del superamento del "tasso soglia" antiusura. L'orientamento giurisprudenziale maggioritario e quello minoritario. La recente sentenza di T. Milano n. 14394 del 3.12.2014

 

A fronte del consolidato orientamento della Suprema Corte sulla implausibile autonoma rilevanza del tasso di mora nella verifica del superamento della soglia di usura, in quanto in contrasto con l'interpretazione autentica delle legge n. 108 del 1996 istitutiva del'"usura oggettiva" che impone di considerare tutte le voci di costo a carico del correntista, il Tribunale di Milano ha non di meno sostenuto che gli interessi moratori andrebbero raffrontati ad un proprio "tasso soglia" che tenga conto della maggiorazione media rilevata dalla Banca d'Italia.

 

La singolare sentenza del Tribunale di Milano in data 3 dicembre 2014 [1] riapre un dibattito che sembrava sopito dal consolidato orientamento della Suprema Corte circa la verifica, nei contratti di finanziamento, del superamento del "tasso soglia" usurario. Il giudice meneghino ripropone infatti l'orientamento minoritario e filobancario secondo il quale il criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora non avrebbe validità ai fini della verifica del superamento della soglia di usura, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori avrebbero funzione e natura diversi.

 

La motivazione della decisione si basa sulla "maggiorazione media a titolo di mora" rilevata dalla Banca d'Italia (n.d.r., che non è soggetto terzo e imparziale) fin dal 2003 e poi trasfusa nei decreti ministeriali trimestrali. Poiché gli interessi moratori sono rilevati separatamente rispetto agli oneri che concorrono a formare il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) alla base del calcolo del "tasso soglia", l'usura oggettiva andrebbe valutata separatamente con riferimento alla mora, in un valore cioè singolarmente considerato - e non sommato a quello degli interessi corrispettivi - che dovrebbe confrontarsi con il tasso soglia aumentato del 2,1%.

Eppure l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione [2], condiviso orma dalla pressoché totalità dei Tribunali, ci dice che per stabilire se vi sia o no una clausola usuraria in un contratto di finanziamento, occorre rilevare anche gli interessi moratori in una valutazione unitaria, e ciò sulla base dell'interpretazione autentica, oltre tutto, dell'apposito decreto legge del 2000, convertito in legge [3], che ha stabilito come, al fine di verificare il superamento del "tasso soglia", vanno prese in considerazione tutte le voci del costo del finanziamento.

 

La legge antiusura n. 108/96 ha introdotto l' "usura oggettiva" proprio nell'intendimento di contrastare il finanziamento di denaro a fronte di interessi sproporzionati, e di porre un limite massimo entro il quale ricomprendere tutti i costi del credito, con riferimento cioè ad ogni criticità o patologia presente e futura: ogni clausola eccedente tale limite viene considerata usuraria. In ciò risiede la ratio della innovazione legislativa[4].

 

Così anche il tasso di mora è una delle tante voci, non rilevando autonomamente, che integra il tasso corrispettivo e concorre a individuare il costo effettivo del credito; non sembra quindi legittimo sostenere uno specifico TEGM per la mora sulla base della maggiorazione media del 2.1% rilevata dalle indagini statistiche della Banca d'Italia.

 

Una volta constatato il superamento della soglia di usura, consegue la nullità dell'intero contratto di mutuo (art. 1815 comma 2 cod. civ.) con l'obbligo di restituzione per intero, da parte della banca al debitore finanziato, delle somme che questi avesse già pagato.

 

Avv. Giovanni Bonomo

 

 

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 [1]Tribunale di Milano, giud. est dott. M. Teresa Zugaro, sent. n. 14394 del 3 dicembre 2014, scaricabile in http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/tribunale_di_milano_03_dicembre_2014_n._14394.pdf

 

[2] Cass. sent. n. 14899/2000, n. 5286/2000, n. 7126/2000, n. 11055/1998.

 

[3] Il decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394"Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura" cioè della legge n. 108/96 sull'usura oggettiva, è stato definitivamente convertito nella legge n. 24 del 27 febbraio 2001.

 

[4] Per un approfondimento su come verificare la presenza di usura e altre anomalie nei conti correnti bancari si rinvia a http://business.laleggepertutti.it/4158_come-fare-per-sapere-se-il-tasso-di-interesse-del-conto-ha-usura