Studio Legale Bonomo e Associati

Accordi di separazione. I chiarimenti ministeriali

I chiarimenti ministeriali su negoziazione assistita, accordi di separazione e divorzio davanti al Sindaco.

 Vi erano già, prima della recente entrata in vigore della legge sul "divorzio breve", importanti novità legislative in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, finalizzate alla semplificazione delle relative procedure, ma sulle quali erano sorte difficoltà interpretative da parte degli ufficiali dello stato civile in ragione della diversificata casistica. Il Ministero interviene ora, con un'ultima circolare, per puntualizzare e chiarire alcune norme in modo da permettere un'uniforme e omogenea applicazione sul piano nazionale della nuova disciplina.

In data 24/04/2015 il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 6 del 24. 4.2015, ha chiarito alcuni aspetti del decreto legge 12 settembre 2014 n.132 "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile",convertito nella legge 10 novembre 2014, n.162, che ha introdotto importanti novità anche in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, finalizzate alla semplificazione delle relative procedure.

In particolare il Ministero ha chiarito alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione dell'art. 6, sulla negoziazione assistita da un avvocato, e dell'art. 12, sulla possibilità di chiedere la separazione personale, la cessazione degli effetti civili e lo scioglimento del matrimonio in Comune.

Da notare che tale circolare interviene in una disciplina già vigente rispetto al c.d. “divorzio breve” (legge 6 maggio 2015, n. 55 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi") entrato in vigore in data 26/ 05/2015, riformando la legge sul divorzio (legge 1 dicembre 1970, n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") e sul quale si richiamo un'agile ma esauriente guida in http://www.laleggepertutti.it/88914_divorzio-breve-quando-e-come-la-guida 

Ecco di seguito gli articoli della normativa oggetto dei chiarimenti ministeriali:

  1. Circa l'art.12 al comma 2, che esclude che si possa ricorrere all'istituto in esame in presenza di figli minori, di figli maggiorenni o incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, il Ministero chiarisce che tale disposizione va intesa nel senso che possono pur sempre  chiedere all'ufficiale dello stato civile la separazione o il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, i coniugi che non abbiano figli in comune che si trovano in una delle condizioni sopra previste, non impedendo quindi il ricorso all'istituto la presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti dei coniugi richiedenti. Questo chiarimento del Ministero è di segno opposto a quello affermato in precedenza con la circolare n.19/14 del 28/11/2014.
  2. Circa l'art. 12, al comma 3, che vieta espressamente che l'accordo possa contenere patti di trasferimento patrimoniale, il Ministero chiarisce che per "patti di trasferimento patrimoniale" si deve intendere soltanto quelli produttivi di effetti traslativi, non rientrando pertanto nel divieto della norma la previsione, nell'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento) sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (c. d. assegno divorzile). Con la circolare precedente n.19/14 il Ministero aveva escluso dall'accordo davanti all'ufficiale di stato civile qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come ad esempio l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti.
  3. Circa l'art. 6 comma 2 circa il dovere per l'avvocato della parte di trasmettere l'accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria entro 10 gg all'ufficiale di stato civile,  il Ministero chiarisce che il termine decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento, nulla osta o autorizzazione, del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria ex art. 136 c.p.c.
  4. Circa l'art. 6 che prevede l'assistenza di "almeno un avvocato per parte" nella convenzione di negoziazione, escludendo quindi che le parti possano rivolgersi ad un unico avvocato, il Ministero  specifica ora, differentemente da quanto aveva stabilito nella precedente circolare, che alla trasmissione dell'accordo all'ufficiale di stato civile, di cui al comma 3,  “è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed abbia autenticato la sottoscrizione.”

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 sarà applicata pertanto solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini di legge.

 avv. Giovanni Bonomo