qui fuit apud nos lucerna juris
Il patrocinio a spese dello Stato. Come fare per presentare l'istanza.
Gli Ordini professionali degli Avvocati forniscono l'assistenza e le informazioni necessarie sull'istanza, che deve essere a loro inoltrata, in materia civile, tramite apposito modulo. Mentre in materia penale, ma anche amministrativa e tributaria, l''istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Statosi presenta sempre alla cancelleria del giudice davanti a cui pende il processo.
Già dall'anno 2002 gli Ordini degli Avvocati sono investiti della competenza, in materia civile, sulla procedura di ammissione al patrocinio dello Stato (nel linguaggio corrente "gratuito patrocinio") dei cittadini non abbienti. In questo modo l'assunzione del servizio da parte dell'Ordine professionale, e a totale carico dello stesso, garantirebbe efficienza e celerità nell'evasione delle istanze di ammissione.
Presso alcuni Ordini professionali, come quello di Milano, è operativo anche un servizio informativo per i cittadini tramite uno "sportello" che fornisce chiarimenti e assistenza. In ambito civile l'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni e divorzi consensuali, adozione, affidamento di minori, etc) [1].
In materia penale l''istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Statosi presenta sempre alla cancelleria del giudice davanti a cui pende il processo [2]. L'ammissione è valida per ogni grado del processo. La stessa procedura di applica nel processo tributario, amministrativo e contabile, tramite istanza da presentare presso gli uffici competenti (TAR e Commissioni Tributarie).
Presupposto di ammissibilità al gratuito patrocinio è che le pretese del cittadino non abbiente non risultino manifestamente infondate.
Da notare che, in materia civile, possono chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio, oltre ai cittadini anche stranieri che soggiornino regolarmente in Italia, anche gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore aeuro 10.628,16 [3].
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari (indicati nella certificazione dello stato di famiglia), il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
La domanda per ottenere il patrocinio a spese dello Stato va presentata in duplice copia tramite un apposito modulo reperibile anche presso lo sportello degli Ordini professionali che abbiano adottato tale servizio oppure nel loro sito Web.
Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati valuta la fondatezza delle pretese dell'istante e, verificate le altre condizioni di ammissibilità, emette un provvedimento o di rigetto o di accoglimento.
avv. Giovanni Bonomo
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[1] La normativa di riferimento è il Testo Unico in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R., testo coordinato 30/05/2002 n. 115, così come aggiornato dalle recenti apportate dalD.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dallaL. 10 novembre 2014, n. 162 e dalD.L. 18 febbraio 2015, n. 7 convertito inlegge di conversione 17 aprile 2015, n. 43.
[2] Art. 98 "Patrocinio dei non abbienti" cod. proc. pen.
[3] Artt. 76 - 77 DPR 115/02 Testo Unico in materia di spese di giustizia.