I voucher di lavoro occasionale. Tanto rumore per nulla.

Vi sono già le garanzie, in seguito a un decreto correttivo del Jobs Act, circa la destinazione dei voucher alle sole prestazioni accessorie e occasionali, in modo da impedirne l'utilizzazione irregolare.

Si sente parlare spesso in questi giorni, in pressoché tutti i canali televisivi, dell'abuso dei voucher, o buoni di lavoro INPS, per eludere le procedure amministrative e fiscali che un normale rapporto di lavoro richiederebbe. 

Molti giornalisti omettono però di ricordare che i voucher erano stati istituiti per ovviare al grave problema della disoccupazione giovanile e della crisi di lavoro in generale [1], che per molti aspetti è stata solo aggravata poi dalla normativa del Jobs Act

Guida-Fisco-tracciabilita-buoni-lavoro-accessorio-inps 

Istituiti quindi per sopperire ai problemi di lavoro sommerso, ora i voucher vengono usati, in mancanza delle garanzie minime del lavoratore per un posto almeno garantito per una durata certa se non fisso, in modo durevole e non più per lavori occasionali e prestazioni saltuarie.

Ne deriverebbe l'esigenza di riformare il meccanismo. Eppure, con un decreto legislativo dello scorso anno [2] correttivo del Jobs Act è stato istituito un meccanismo di rafforzamento della tracciabilità del voucher di lavoro, proprio per prevenire comportamenti considerati "truffaldini". 

In sostanza gli imprenditori e i professionisti che utilizzano il lavoro occasionale devono indicare, almeno un'ora prima del'inizio di ogni prestazione, con un SMS o con una email all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, i dati anagrafici e il C.F. del lavoratore occasionale, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. E questo a pena di sanzione amministrativa di ammontare dai 400 ai 2.400 Euro per ciascun lavoratore occasionale per il quale viene omessa la comunicazione. 

Tale comunicazione deve essere fatta, secondo la relazione di accompagnamento a tale decreto correttivo, nelle forme previste per il lavoro intermittente [3], vale a dire tramite SMS al n. 3399942256 o tramite email all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .  Sembra tuttavia che possano arrivare chiarimenti e ulteriori le indicazioni con prossimi decreti ministeriali. Nel dubbio vale sempre la comunicazione telematica prevista dall'INPS nell'are del sito dedicata ai voucher, anche in aggiunta alle modalità indicate. 

Un discorso a parte riguarda i committenti imprenditori agricoli, i quali sono tenuti a comunicare, con le stesse modalità, i dati del lavoratore occasionale con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. 

Vale la pena ricordare, come già detto nel mio precedente articolo, che ogni voucher valer 10 Euro, somma che di regola corrisponde a un'ora di lavoro. Con la precisazione che si tratta di una cifra lorda, perché solo Euro 7,50 spettano al lavoratore: dei restanti 2,50 Euro, 1,80 spettano all'INPS e 70 centesimi all'INAIL. 

Il reddito percepito dal lavoratore occasionale resta esente da tassazione e viene prevista la copertura assicurativa tramite l'INAIL e quella previdenziale tramite l'INPS, in modo che maturino i periodi lavorativi riconosciuti ai fini pensionistici, mentre non vengono riconosciute le misure di sostegno della maternità e degli assegni familiari. 

avv. Giovanni Bonomo

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[1] http://www.laleggepertutti.it/121578_cosa-sono-i-buoni-di-lavoro-inps-e-a-cosa-servono

[2] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/7/16G00198/sg  

[3] http://www.laleggepertutti.it/109354_lavoro-intermittente