Studio Legale Bonomo e Associati

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In the profession and in private

Interview with Giovanni Bonomo, new media lawyer active in the Information Technology law.

 (by Paolo Corticelli - Corticelli Comunicazioni s.a.s.)

 

Protection of performing artists

 P.C.  What does anyone venturing into the performing arts world need to know?

 G.B.  Having prior information means saving both time and money.  Before beginning any activing in the performing arts, the artist should be familiar with the necessary legal requirements, so as to be not only in compliance with the law, but also in a position of strength when it comes to negotiating a contract (with agencies, stage managers, show organizers, producers, etc.). Thus, the artist will already be able to deal with minimal issues, and to avail himself of legal counsel only for more complex issues.

 P.C. What are the basic rules of behavior for someone undertaking an activity in the performing arts?

 G.B.  Here, I would simply limit myself to some legal advice in terms of fulfilling legal requirements.  Generally speaking, an artist, even with a bare minimum of experience, knows how to assess his interlocutors, and therefore distinguish between real and bogus stage managers, how to display his talent in audition settings, and to basically decide the way to behave in the various situations, without needing my advice.

  P.C. First of all, how can we describe the work of a performing artist?

 G.B.  The reciprocal duties between artist and employer are set down in a contract, which in turn has to comply with civil code reules and the special legislation governing labor. Said legislation, together with the various social security provisions, are usually spelled out in the collective bargaining contracts pertaining to collective labor categories. Then there are laws governing authorship rights that protect the artist also outside the sphere of his labor relationship, ensuring him a so-called equitable fee for further utilizations (that is, utilizations beyond the performance in which the artist exhibited himself).  The latter consist in audio/video recordings of artistic performances. Regarding the enforcement of these authorship laws (art. 80 - 85 quinquies l.d.a.), governing the protection of actors and performing artists, I refer to an article of mine (http://www.bonomonline.it/blog/53-protection-of-acting-and-performing-artists-rights), commenting on the law (Legislative Decree 68/2003) which incorporates EU Directive 29/2001/CE (the situation, therefore, is in line with that of the other EU countries, which have similarly been obliged to incorporate the same EU harmonizing directive). 

First of all, before stipulating an "artistic contract" (the term comes from the theatrical tradition), the artist has to first be  categorized as a "show worker". ENPALS is the agency in charge of enrolling "show workers" wanting to exercise their own activity, and to officialize their position as "contractual parties" when entering into any "labor contract". Once enrolled, the actor, musician, dancer, choreographer, piano-bar performer, etc., has to respect all relative labor laws, pay taxes, and contributions into the pension system.  Such is the case even when he or she performs either in a non-habitual, or exclusive, way (except in the case of purely occasional performances).  I would point out that this obligation is also binding on those who already engage in other types of work, and who are enrolled in the other state social security plans (such as the INPS or the Casse Previdenziali). Those enrolled in ENPALS receive a certificate that has to be exhibited prior to every performance, as it attests that the artist is enrolled in said organization and is lawfully entitled to work.          

 P.C. But, in this way, is the show worker an employee or a free-lance worker?

 G.B.  In Italy, as in all EU countries, the relationship between show worker and organizer/manager is categorized, according to the various cases, either as an employee or free-lance worker. In the former case, it is up to the organization to fulfill all tax, social security, safeness obligations, etc.  Whereas in the latter, this is up to the artist, who has to organize himself autonomously, and set himself up as a company, so as to qualify as a "performance company", and subsequently pay social security contributions.  ENPALS, in fact, does not issue safeness certificates to individuals, except to members of actor cooperatives, musicians, dancers, etc., as in said cases the cooperative itself is perceived as being a company (limited responsibility cooperative company). I would point out that substance prevails over form, in that the binding labor regulations, in protection of the worker, take precedence over directory contractual regulations; when, that is, in the performance of his labor relationship the artist, no matter how episodic and non-ongoing his performances may be, is subject to the directives of the organizer/manager, what applies is legislation relative to subordinate-type employment.  Thus, it is useless to apply for a VAT registration number to start working in the performing arts sector, unless one has considerable financial resources. I believe that the best solution for the artist is to be contractually hired on as a subordinate worker.  Suffice it to think of the fiscal advantages, and of the reduced responsibility should one find himself, through no personal fault, in a position of not being able to execute his performance, of the added social security benefits, and of knowing exactly when and where to perform thanks to pre-arrangements by the organizer. To the "free spirits," who bristle at whatever direction of their own artistic activity, there is therefore open the alternative of the cooperative-company arrangement. 

P.C. What are the labor-contract features for movie actors? 

G.B. The same holds for what I said about an actor normally establishing a subordinate-work relationship.  More than any other artist, the movie actor is subject to directing criteria of both the film director and producer, because his performance is conditioned by filming and its relative needs.  Unlike theater actors, whose performance is usually expended in one, albeit replicable, real stage performance, the movie actor performs in view of recording his performance on a material support: the cinematic film.  Then, influencing the work relationship are the actor's qualifications, even in terms of the aformentioned law (Legislative Decree 68/2003) regarding reform of authorship rights in reference to performing artists and actors, who are entitled to a so-called equitable recompense only if they have performed a role of considerable artistic importance (art. 84 comma 2 l.d.a.).

However, the considerable artistic importance criterion is not sufficient to delineate the notion of "actor" which would unreasonably exclude character actors, impersonators, starlets, etc., that is, so-called second-rate actors, who are distinguished from the so-called first-rate actors. The distinction dates back to 1936, the year when the national collective bargaining contract for movie actors was signed. According to this contract, leading actors are those who "have the most important role in films for which they have been contracted", and second-rate actors are those who "complement the action of the leading artists by contributing something of personal importance to film-action episodes". Actually, there does exist a role hierarchy, within the broader definition of "actor," which starts from the leading actor and goes all the way down to the extras. Properly speaking, one is an actor/artist only when playing a "part" that is relevant from the standpoint of plot, or from that of the dialogue interplay as set down by the director. This definition, however, excludes "extras", "bit-players", "walk-ons", "stand-ins", "choralists", who are all allotted a different pay scale in collective bargaining arrangements. The duration of a contract, too, depends on the type of role that is played.  However, the topic is too vast to be properly addressed in an interview. 

P.C. How can the artist, confronted with the myriad cases of false promises, assess the credibility of an agency before placing his trust in it? 

G.B.  First of all, you realize that you are dealing with a serious agency starting from the way in which you are received.  If you are asked to pay a membership fee, or to sign some mysterious-looking contract for acting or diction courses, certainly the agency in question lacks credibility.  A bona fide agency earns its money exclusively on the percentages of work performed by the artists it represents and promotes.  Furthermore, acting and diction courses are offered by appropriate schools.  Therefore, as a first rule, I would advise against paying or signing anything.  This can easily be done later, and only in the presence of clearly legible services written down in the contract.  A common error that would-be actors commit is that of seeking an agency with the dream of landing contracts with famours directors that the agency is expected to provide.  Better, then, to devote the same dream time enrolling in a serious actor's studio and improving one's acting abilities. Then, in terms of relationships with agencies, there is the matter of exlusive rights that can be asked of an artist.  This is normal practice with almost all agencies, which would not otherwise be able to promote an artist who is not entirely available, and, in turn, offers certain guarantees.  On the other hand, once a serious agency has been found, there is no need to look for others.  If the artist, once he has turned to an agency, truly felt neglected for too long a period of time by the latter, he could challenge the agency on the grounds of default, and then turn to another agency.  However, it is necessary to take into account, before initiating groundless challenges, that in the vast majority of cases agencies have nothing to do with the fact that an actor fails to land a contract.  Similarly, as it is not easy for each actor or actress to find the right agency, neither is it easy for agencies to find producers or directors who are interested in the roles offered by a given artist.  Then, an artist also has to be aware that, in agency-prepared contracts, he will find clauses bearing on fee percentages of their performances to be paid the agency.  Usually, this amounts to a percentage of the gross wage earned: 10 percent in the movie field, and 20 percent in that of advertising.  This constitutes a normal and by now consolidated praxis, there as yet not being in Italy any specific legislation in this area. 

 

Professional experiences

 P.C. Your work as a lawyer is not limited to authorship rights or television network consultancy.  I know, for example, that you have dealt with a well-know case of domain grabbing, on behalf of a company that operates on the Internet. 

G.B.  I think you are referring to the case, cited in legal case histories, of two companies that had the same denomination, except for the final suffix (top level domain), of ".com" in the former case (my client), and "net" in the latter: this does not suffice to avert the charge of name and title usurpation.  And, being duly mandated by my client, I took action against said usurpation. By winning a verdict favorable to my client, I simply helped to consolidate a legal orientation, regarding the protection of distinctive symbols on the Internet, one which was already under way.  But, there are other trials that I recall with passion; the same that came out during the defense phase, and which springs from a spirit of service on behalf of the weak and oppressed.  It is a spirit of service that should always accompany a lawyer, even one having a consolidated clientele. 

P.C. That sounds right. Could you give an example? 

G.B.  I vividly remember that law suit brought by a client of mine, a woman living on a pension, against a condominium, and against the latter's well-known and powerful insurance company, when she slipped on a flagstone on the condominial path.  Actually, colleagues of mine warned me that the case was a loser from the start.  These colleagues included my father, who has always been my mentor and a professional point of reference.  He in fact told me, jokingly, that he would forecast the outcome of the trial, seal it in a envelope, and turn it over to a notary, who would then open it after the final verdict was actually reached, thus proving the artless authenticity of such an easy and sure forecast.  And, in effect, the so-called "hazard and pitfall" laws referred to public roads, and there were no precedents except for extremely special cases. However, having won a verdict acknowledging that compensation was due my client, I got everyone to change their thinking. But most of all, I helped establish a significant precedent in terms of an innovative legal approach in favor of accidents occurring on private roads.

Another difficult case, which I eagerly threw myself into, and which I just as eagerly recall, was a defense case, appointed and entrusted to me by the Milan Court, of a pensioner, former famous actor-dubber, who had to continue paying alimony to his ex-wife, long after he had been divorced. Meanwhile, his wife had remarried a man who was economically well-off.  The reason for the alimony request was to support a daughter,  by then purely biological, and merely on the basis of a claim of parental responsibility. A claim that in this case was utterly inappropriate. My client had been unsuccessfully defended by two previous lawyers, with the only result that the sum of the alimony had been increased.  After a final hearing held on Christmas eve, the presiding judge of the Court supported my defense, thus accepting the claimant's version: it was so considerably reduced the amount of the alimony in line with my client's effective income. 

 

Privately 

P.C. I know of your fondness for athletics, martial arts, poetry. 

G.B.  Of course, especially for gymnastics, both of the physical and mental type, and for jazz, which enables me to "feel" life joyfully and humorously, with the soul of a musician, which I am a bit.  I have competed quite a lot in Nordic skiing events, a sport for which I have a boundless passion. When I'm skiing I feel more Finnish than Italian. I can follow the ebb and flow of things and perceive life in its alternating between two opposite but complementary forces: Yang and Yin, according to the Tao and ancient Chinese culture. These forces represent cosmic becoming, the universal cycle and order, the unity of opposites according to Heraclitus, and the infinite.

As for poetry, if real poets like Gozzano shielded themselves from the attribute, I shoudn't even dare to write in verse. But my love for poetry springs from, and it is contained within, a theatrical more than a literary dimension 

P.C. That's true, I could recently appreciate your videonota so fun because unexpectedly not about law but declaiming the "Ballata" of Ernesto Ragazzoni in a masterful interpretation! 

G.B.Io fo buchi nella sabbia... you can read it as the comic counterpoint to the too serious attitude of overwork that is present in every profession, on those people who can not enjoy life and enjoy a healthy break. Obviously real poetry is something else. Privately, I like to dabble in translations of poems by E.A. Poe, E. Pound, T.Dylan, and even by some German poets, trying to preserve the rhyme and to capture their spirit and musicality, if not the letter of their writing.  These experiments are in a way a homage to my mother, Lorenza Franco, who is especially well-known for her translations, in perfectly rhymed hendecasyllables, of Shakespeare's Sonnets. My mother who, in the field of literature, is a guiding light, as is my father, Aldo, in that of law. Furthermore, these experiments are useful, in terms of mental training, also for my profession.  After all, that poetry is also a bit theater, and that theater is poetry, is borne out in Umberto Eco's well-known definition of "actor": "a multi-channeled network of messages having a poetic function". 

P.C.I also know of many cultural battles for the freedom of thought, having been among the authors presented in your literary circle, and for the public health. 

G.B.  The reasons that led me to found the Comitato Nazionale Amianto Eppur si muore in defense of environmental health, are no different from those that led me to found the Centro Culturale Candide in defense of mental health. This is a primarily duty, that is to spread the correct information also through the presentation of complaint-books, such as the resounding CAPITALESIMO, il ritorno del feudalesimo nell'economia mondiale, of the economic and financial journalist Paul Gila.

Already in the title Comitato Nazionale Amianto Eppur si muore emphasizes, in the homophonic  Galileo Galilei's quote, the empirical evidence of a given mortality that gets overlooked, and that is due to the failure to remove asbestos littered in the countryside, in industrial sheds and in the cities down town too (buildings, schools, even hospitals). After thousands of deaths from asbestos are in fact now we citizens - not just factory workers who had to handle asbestos - the unaware victims who can get sick by breathing the accidentally airborne fibers: even a few of these artifacts abandoned asbestos-cement can lead to disease. The Comitato has its own Facebook group too and works in synergy with the committees that already exist, including the O.N.A. Osservatorio Nazionale Amianto of the fellow lawyer Ezio Bonanni and the Michele Michelino's Comitato per la tutela della salute nei luoghi di lavoro e sul territorio.  Remains dramatic and scandalous that this issue and environmental emergency has not been adequately discussed more than twenty years after the 1992 law on asbestos ban, by the politicians, by the institutions or by the most of the organs news reporting, but he had to be a writer, Angelo Gaccione with its own magazine ODISSEA, to raise and publicly denounce this serious problem. 

P.C. Thanks lawyer Bonomo, we are on the same wavelength for the common commitment to the defense of the Italian language, that is the ground of the art of argumentation and of communicating effectively, and you teach me that the true role of the intellectual and socially engaged, whether journalist or lawyer, is the defense of civil society even before of every citizen.

  -  End of Interview -

 Candìde-speaking

 

Nella professione e in privato

Intervista a Giovanni Bonomo, avvocato dei nuovi media e impegnato in diritto dell'informazione e dell'informatica.

(a cura di Paolo Corticelli - Corticelli Comunicazioni s.a.s.)

 

La tutela dell’artista dello spettacolo 

P.C. : Che cosa dovrebbe sapere chi si avventura nel campo dello spettacolo? 

G.B. : Un’informazione preventiva comporta risparmio di tempo e di denaro: prima di iniziare l’attività nel campo dello spettacolo l’artista deve conoscere gli adempimenti normativi necessari ed essere così, oltre che in regola con la legge, in una posizione di parte non debole con le controparti contrattuali (agenzie, impresari, organizzatori dello spettacolo, case di produzione); l’artista sarà già in grado così di risolvere personalmente le questioni minime, e di avvalersi della tutela legale solamente per le questioni complesse.  

P.C. : Quali sono le regole di comportamento fondamentali per chi intraprende l’attività di artista dello spettacolo? 

G.B. : Vorrei limitarmi alle indicazioni legali sugli adempimenti normativi. In genere l’artista, se non è uno sprovveduto, è in grado di valutare gli interlocutori e distinguere i falsi dai veri impresari dello spettacolo, di sapere come spendere bene il proprio talento in sede di audizione, di decidere in sostanza su quale comportamento assumere nelle più diverse circostanze, senza avere bisogno dei mie consigli. 

P.C.: Come è inquadrabile anzitutto il lavoro dell’artista dello spettacolo? 

G.B.: Il rapporto di lavoro dell’artista trova fondamento in un contratto, soggetto alle norme del codice civile e della legislazione speciale del lavoro; tale normativa, insieme alle varie forme di assicurazione di previdenza, viene usualmente richiamata nei contratti collettivi di categoria. Poi ci sono le norme di diritto d’autore che tutelano l’artista anche al di fuori  del rapporto di lavoro, garantendogli un cosiddetto equo compenso per le forme di ultrautilizzazione (vale a dire le utilizzazioni ulteriori rispetto all’opera-spettacolo in cui l’artista si è esibito), consistenti nella fissazione su supporto audio/video delle prestazioni artistiche. Sull’applicazione di queste norme di diritto d’autore (art. 80 – 85 quinquies l.d.a.), a tutela degli artisti interpreti ed esecutori, rinvio ad un mio scritto: http://www.bonomonline.it/blog/53-protection-of-acting-and-performing-artists-rights, a commento della legge (D. Lgs.  68/2003) di recepimento della Direttiva comunitaria 29/2001/CE (La situazione è quindi uniforme con gli altri Stati dell’Unione Europea, anch'essi essendo stati obbligati a recepire la stessa Direttiva comunitaria di armonizzazione).

Anzitutto, prima di stipulare un contratto di “scrittura artistica” (denominazione mutuata dalla tradizione teatrale), l’artista deve essere prima inquadrato nella categoria di “lavoratore dello spettacolo”. L’E.n.p.a.l.s. è l’ente presso il quale si devono iscrivere i lavoratori dello spettacolo per esercitare la propria attività ed essere in regola come parti contraenti dei vari contratti di lavoro . Da questo momento l’attore, il musicista, il ballerino, il coreografo, il pianobarista, etc., dovrà rispettare la normativa di lavoro, fiscale e tributaria, e versare i contributi ai fini previdenziali; e ciò anche quando svolga la propria attività in modo non abituale o esclusivo (tranne il caso dell’attività puramente occasionale). Preciso che l’obbligo sussiste anche nei confronti di chi già esercita un’altra attività lavorativa per la quale è iscritto, ad esempio, all’I.n.p.s. o ad altre Casse previdenziali. L’iscrizione all’E.n.p.a.l.s. comporta poi il rilascio del certificato di agibilità, che deve essere esibito prima di ogni manifestazione, poiché attesta che l’artista è iscritto a tale ente e può lavorare perché in regola. 

P.C.:  Ma si diventa  lavoratori dipendenti oppure autonomi? 

G.B.: In Italia, come in tutti gli Stati dell’U.E., il rapporto tra il lavoratore dello spettacolo e l’organizzatore-impresario viene inquadrato, a seconda dei casi, come lavoro dipendente o come lavoro autonomo. Nel primo caso, spetta all’organizzatore l’adempimento degli obblighi in materia fiscale, di previdenza, di agibilità, etc. Nel secondo, tale adempimento spetta invece all’artista, il quale si deve organizzare autonomamente e precostituirsi come società, al fine di risultare “impresa dello spettacolo” e versare i contributi previdenziali. L’E.n.p.a.l.s. non rilascia infatti certificati di agibilità alle persone fisiche, tranne che ai membri di cooperative di attori, musicisti, ballerini, etc., perché in tale caso viene considerata come impresa la  cooperativa (soc. coop. a r.l.). Preciso che la sostanza prevale sulla forma, nel senso che le norme imperative di tutela del lavoratore si impongono su quelle dispositive del contratto: quando cioè l’artista nello svolgimento del rapporto, per quanto episodiche e non continuative siano le sue  prestazioni, è soggetto alle direttive dell’impresario organizzatore, si applica la normativa sul lavoro subordinato. Non conviene quindi aprire una partita IVA per iniziare l’attività nel campo dello spettacolo, a meno che si abbia una notevole capacità finanziaria e una forte organizzazione di mezzi. Ritengo che la soluzione migliore per l’artista sia l’inquadramento contrattuale come lavoratore subordinato: basti pensare ai vantaggi fiscali, alle ridotte responsabilità in caso di impossibilità senza colpa di rendere la prestazione, alle assicurazioni previdenziali aggiuntive, alla stessa comodità per la preventiva conoscenza dei tempi di lavoro decisi dall’organizzatore. Agli ‘spiriti liberi’, insofferenti a qualsiasi tipo di direzione della propria attività artistica, resta quindi la strada della società cooperativa. 

P.C. : Quali sono le caratteristiche del contratto di lavoro dell’attore cinematografico? 

G.B. : Resta fermo quanto appena detto sull’inquadramento normale dell’attore in un rapporto di lavoro subordinato: l’attore cinematografico è anzi, più di ogni altro artista, soggetto ai criteri direttivi del regista e del produttore del film, perché deve recitare in funzione della ripresa e delle sue esigenze. A differenza degli attori di teatro, la cui recitazione si esaurisce di regola in una singola, benché ripetibile, reale rappresentazione scenica, l’attore cinematografico recita in funzione della fissazione delle sue prestazioni su un supporto, la pellicola cinematografica. Influisce poi sul rapporto di lavoro la qualifica dell’attore, anche agli effetti della già richiamata legge (D. Lgs. 68/2003) sulla riforma del diritto d’autore per quanto riguarda gli artisti interpeti ed esecutori, i quali hanno diritto al cosiddetto equo compenso solamente qualora abbiano sostenuto una parte di notevole importanza artistica (art. 84 comma 2 l.d.a.).

Tuttavia il criterio della notevole importanza artistica non basta a delineare la nozione di “attore”, dalla quale verrebbero esclusi irragionevolmente i caratteristi, le macchiette, le stelline, etc., vale a dire i cosiddetto attori secondari, che si differenziano appunto dai cosiddetto attori primari. La distinzione risale al 1936, anno di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli artisti cinematografici: gli attori primari sono coloro che “coprono il ruolo più importante nei film per i quali sono scritturati”, e gli attori secondari quelli che “integrano l’azione degli artisti primari apportando un contributo di personale rilievo ad episodi dell’azione cinematografica”. In effetti esiste una gerarchia di ruoli, nella definizione ampia di “attore”, che inizia dal protagonista e scende verso la comparsa. Si parla in senso proprio di artista-attore solamente quando si interpreti una “parte” che sia di rilievo nella trama dell’opera, o nell’intreccio dei dialoghi voluto da regista. Da questa definizione restano quindi esclusi  le “comparse”, i “generici”, i “figuranti”, le “controfigure”, i “coristi”, ai quali viene riservato un distinto trattamento nella contrattazione collettiva. Anche la durata dei contratti dipende dai ruoli, ma l’argomento è troppo vasto  per essere trattato nell’ambito di un’intervista.

P.C.: Come può l’artista, di fronte ai tanti casi di false promesse, valutare la credibilità di un’agenzia prima di affidarsi ad essa?

Anzitutto si può comprendere quando si ha a che fare con un’agenzia seria ad iniziare dal modo in cui si viene accolti. Se si viene richiesti di una quota di iscrizione o di sottoscrivere fantomatici contratti per corsi di recitazione o di dizione, certamente non si ha a che fare con un’agenzia credibile. Una vera agenzia dello spettacolo guadagna esclusivamente sulle percentuali dei lavori procurati dagli artisti che rappresenta e promuove, e i corsi di recitazione o di dizione vengono offerti dalle relative scuole. Consiglio quindi, come prima regola, di non pagare né firmare nulla; lo si potrà fare solamente in seguito, a fronte di chiari leggibili servizi scritti nel contratto. Un errore comune di un aspirante attore è quello di cercare un’agenzia dello spettacolo sognando contatti con famosi registi che l’agenzia dovrebbe procurare. Meglio allora adoperare lo stesso tempo dei sogni per affidarsi ad una seria scuola di recitazione e perfezionarsi. Vi è poi la questione, nei rapporti con le agenzie, dell’esclusiva che viene chiesta all’artista: l’esclusiva è la prassi normale di pressoché tutte le agenzie, che non sarebbero altrimenti in grado di promuovere un artista che non si renda disponibile e dia, a sua volta, un certo affidamento. D’altra parte, una volta trovata un’agenzia seria non si ha bisogno di cercarne un’altra. Se l’artista, una volta affidatosi all’agenzia, si sentisse veramente trascurato per troppo tempo dalla stessa potrebbe contestare l’inadempienza e rivolgersi ad un’altra agenzia. Bisogna tuttavia tenere conto, prima di avventurarsi in contestazioni infondate, che nella stragrande maggioranza dei casi l’agenzia non c’entra con il fatto che non si viene chiamati: così come non è facile per ogni attore o attrice trovare un'agenzia giusta, non è facile nemmeno per un'agenzia trovare  produttori o registi interessati ai ruoli offerti dall’artista. L’artista deve poi sapere che, nei contratti predisposti dalle agenzie, troverà le clausole sulle percentuali dei compensi per le proprie prestazioni da corrispondere all’agenzia: di solito una percentuale sul lordo del compenso percepito, il 10% nel campo del cinema, e il 20% nel campo della pubblicità; ciò risponde ad una prassi normale e ormai consolidata, non esistendo ancora in Italia una normativa specifica a riguardo.

 

Esperienze professionali 

P.C.: La tua attività di avvocato non è limitata al diritto d’autore ed alla consulenza per le imprese televisive. Ho saputo, ad esempio, che ti sei occupato di un noto caso di domain grabbing in favore di una società operante su Internet. 

G.B.: Penso che ti riferisca al caso, citato nei repertori di giurisprudenza, di due società che avevano la stessa denominazione, tranne il suffisso finale (top level domain), di “.com” per la prima, mia assistita, e “net”, per la seconda: ciò non basta per evitare l’addebito di usurpazione di nome e titolo; e contro tale usurpazione ho agito, su mandato della cliente. Ma ho semplicemente contribuito, ottenendo una sentenza favorevole alla società cliente, al consolidamento di un orientamento giurisprudenziale già in atto sulla tutela dei segni distintivi su Internet. Vi sono piuttosto altre cause che ricordo con passione, la stessa passione che era in atto durante la difesa, e che nasce dallo spirito di servizio in favore dei soggetti deboli e degli oppressi; e questo spirito di servizio non dovrebbe mai mancare all’avvocato, anche quando abbia già una clientela consolidata. 

P.C..: Mi sembra giusto. Puoi fare qualche esempio? 

G.B.: Ricordo volentieri quella causa intentata da una mia cliente pensionata contro un condominio, e  contro la sua nota e potente compagnia di assicurazioni, per essere scivolata su una beola del vialetto condominiale. In effetti, la causa mi era stata preannunciata come persa da molti colleghi, tra i quali anche mio padre – da sempre mio maestro e punto di riferimento nella professione – il quale mi disse pure, scherzosamente, che avrebbe scritto e inserito l’esito della causa in una busta consegnandola ad un notaio, il quale l’avrebbe poi aperta a sentenza ottenuta (a dimostrazione cioè dell’autenticità, senza trucchi, di una così palese e sicura veggenza). In effetti la cosiddetto giurisprudenza “dell’insidia e del trabocchetto” si riferiva alle strade pubbliche, e non vi erano decisioni precedenti se non per particolarissimi casi. Ma, con l’ottenuta sentenza di risarcimento in favore della pensionata assistita, ho fatto ricredere tutti, contribuendo, qui si, ad un significativo precedente per un indirizzo innovativo in giurisprudenza in favore degli infortunati su strade private.

Un altro caso difficile, di cui mi sono occupato con passione, e che ricordo volentieri,  è stato la difesa, affidatami d’ufficio dal Tribunale, di un pensionato, già noto attore-doppiatore, che doveva continuare a versare, a distanza di molto tempo dal divorzio,  un assegno di mantenimento alla ex consorte, nel frattempo risposatasi con un uomo economicamente agiato; e ciò per il mantenimento di una figlia, tale ormai solo in senso biologico, solamente perché ritardata mentale, in nome di un’asserita, e del tutto inappropriata nel caso, responsabilità genitoriale. L’assistito era stato difeso con insuccesso da due precedenti difensori, ottenendo solamente che l’assegno fosse, anzi, aumentato. Il Presidente del Tribunale, dopo una conclusiva udienza di discussione tenutasi alla vigilia di Natale, mi diede ragione, accogliendo in sentenza le ragioni del ricorrente,  ridimensionando notevolmente tale assegno, in proporzione alle effettive capacità di reddito dell’assistito.

 

Privatamente 

P.C. : So della tua passione per l’atletica, le arti marziali, la poesia. 

G.B.: Già, per la ginnastica soprattutto, sia fisica che mentale, e per la musica jazz, che mi porta a ‘sentire’ la vita con gioia e humour, con animo da musicista, e un po’ lo sono. Ho alle spalle un discreto bagaglio di gare agonistiche di sci nordico, sport per il quale nutro un’imperitura passione; quando sono sulla neve mi sento più finnico che italiano. Seguo il flusso degli avvenimenti e percepisco la vita nell’alternanza di due forze opposte ma complementari, che sono, secondo il Tao e l’antica cultura cinese, lo Yang e lo Yin. Tali forze sono anche la rappresentazione del divenire cosmico, del ciclo e dell’ordine universale, di unità degli opposti di eraclitea memoria, dell'infinito.

Quanto alla poesia, se anche veri poeti come il Gozzano si schermivano dall’attributo, io non dovrei nemmeno osare comporre versi. Ma il mio amore per la poesia nasce e si esaurisce in una dimensione più teatrale che letteraria 

P.C.: E’ vero, ho potuto di recente apprezzare una Sua divertente videonota dove non parla di diritto ma recita la ballata di Ernesto Ragazzoni in una magistrale interpretazione! 

G.B.:  Io fo buchi nella sabbia... si può leggere come il controcanto comico al serioso atteggiamento di superlavoro che è presente in ogni professione, di chi non sa godersi la vita e concedersi una salutare tregua. Ovviamente la vera poesia è altro. Mi cimento in privato in traduzioni di poesie di E.A. Poe, E. Pound, T. Dylan, e pure di qualche poeta tedesco, cercando di conservarne la rima, lo spirito e la musicalità, se non la lettera. Sono esperimenti che faccio in omaggio alla mia illustre madre Lorenza Franco (nota soprattutto per la traduzione, in perfetti endecasillabi rimati, dei Sonetti di Shakespeare), la quale è il mio lume nel campo letterario, cosi come mio padre Aldo è il mio lume nel campo del diritto. E tali esperimenti sono un valido addestramento mentale anche per la professione. Del resto che la poesia sia un po’ teatro, e che il teatro sia poesia, viene confermato nella nota definizione di “attore” scritta da Umberto Eco: «un’emittente multicanalizzata di messaggi a funzione poetica». 

P.C. So anche delle molteplici battaglie culturali per il libero pensiero, essendo stato tra gli autori da te presentati, e per la salute pubblica. 

G.B. I motivi che mi hanno spinto a fondare il Comitato Nazionale Amianto Eppur si muore, in difesa della salute ambientale, non sono diversi da quelli che mi hanno indotto a costituire il Centro Culturale Candide in difesa della salute mentale. Si tratta anzitutto di diffondere la corretta informazione anche tramite la presentazione di libri-denuncia, come ad esempio il clamoroso CAPITALESIMO. Il ritorno del Feudalesimo nell'economia mondiale, del giornalista economico finanziario Paolo Gila.

Già nel titolo il Comitato Nazionale Amianto Eppur si muore sottolinea, per omofonia la citazione di Galileo Galilei, l’evidenza empirica di un dato di mortalità che viene trascurato, e che è dovuto proprio alla mancata rimozione dell’amianto disseminato per le campagne, nei capannoni industriali e per le città (edifici, scuole, addirittura ospedali). Dopo le migliaia di morti per l’amianto siamo insomma noi cittadini adesso – non più solo gli operai nelle fabbriche che dovevano maneggiare l’amianto – le vittime inconsapevoli che possono ammalarsi respirando accidentalmente anche solo poche fibre aerodisperse di questi manufatti abbandonati di cemento-amianto. Il Comitato ha anche un proprio gruppo su Facebook e opera in sinergia con i Comitati che già esistevano, tra i quali l'O.N.A. Osservatorio Nazionale Amianto del collega avv. Ezio Bonanni e il comitato di Michele Michelino per la tutela della salute nei luoghi di lavoro e sul territorio. Resta drammatico e scandaloso che di tale problema e di tale emergenza ambientale non si sia adeguatamente parlato, a più di vent’anni dalla legge sulla messa al bando dell’amianto del 1992, da parte della classe politica, delle istituzioni e di gran parte degli organi di informazione giornalistica, ma ha dovuto essere uno scrittore, Angelo Gaccione con la propria rivista ODISSEA, a sollevare e denunciare pubblicamente questo grave problema.  

P.C. Grazie avvocato Bonomo, ci troviamo sulla stessa lunghezza d'onda per il comune impegno nella difesa della lingua italiana, alla base dell'arte di argomentare e di comunicare in modo efficace, e tu m'insegni che il ruolo dell'intellettuale vero e socialmente impegnato, che sia giornalista o avvocato, è la difesa della società civile prima ancora che di ogni cittadino.

 - fine intervista -

  Candìde-speaking

Circolare ministeriale 25. 4.2015 sul divorzio breve. Chiarimenti applicativi

http://www.bonomonline.it/images/utilita/circolare-ministeriale-n.6-2015-divorzio-comune.pdf

 

Normativa relativa ai tributi e al contenzioso tributario

Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605- Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti

Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 - Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347  - Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione e disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 - Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie..

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992  n.546 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo..

Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

 

Servizi telematici

Con il sistema Polisweb il Tribunale di Milano ha potuto emettere i primi decreti ingiuntivi telematici e ha inaugurato il Processo Civile Telematico, il quale accelererà sempre di più i tempi delle vertenze con la progressiva sparizione del materiale cartaceo che intasa ancora le cancellerie.

Attualmente i Tribunali di Milano e di Monza, già dotatisi di un'organizzazione innovativa nei propri uffici, consentono il ricorso per decreto ingiuntivo telematico: per il recupero di un credito è quindi  possibile presentare in via telematica un ricorso per decreto ingiuntivo che sarà emesso nell’arco di dieci/quindici giorni invece che dei canonici sei mesi necessari per l’emissione di un decreto ingiuntivo depositato in forma cartacea. Qualora l'assistito, dopo la notifica al debitore del decreto munito di formula esecitiva, non avesse ancora recuperato il proprio credito, si inizierà il processo esecutivo.

L’art. 16-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, sancisce l’obbligo del deposito telematico degli atti processuali. Tale obbligo decorre dal 30 giugno 2014. A partire da tale data sarà pertanto necessario dotarsi degli strumenti informatici idonei a tale trasmissione.