qui fuit apud nos lucerna juris
Diritto d'autore e tutela del marchio: due diritti distinti che tuttavia vengono spesso confusi.
Ecco una breve sintesi delle due figure.
Articolo pubblicato su www.laleggepertutti.it: http://www.laleggepertutti.it/24930_i-segni-c-copyright-r-marchi-significato-e-differenze
Capita spesso di vedere, vicino a un nome, il segno il simbolo © oppure il simbolo ®, i quali, per chi abbia dimestichezza con il diritto, hanno un significato chiaro; ma così può non essere per tutti. Quindi è utile spiegarne sinteticamente le differenze.
Il simbolo ©, consistente in una "C" cerchiata – in caso non si possa inserire il simbolo manualmente, si può inserire la C tra parentesi (C) -, deriva dalla parola inglese copyright e viene usato per indicare la presenza di diritti riservati di autore secondo il sistema statunitense e in genere di diritto anglosassone.
Si ricorda che il diritto d'autore è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno a cui i diversi ordinamenti nazionali e le varie convenzioni internazionali (si veda ad esempio la Convenzione di Berna) riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento dell'opera stessa.
Nei sistemi di civil law (tra i quali l'Italia) si parla, appunto di diritto d'autore, mentre negli ordinamenti di common law, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, esiste questo istituto, parzialmente diverso, del copyright. Al di là delle differenze, è importante ricordare che il diritto morale d'autore su un'opera creata (consistente nel diritto ad essere indicato quale autore dell'opera, anche qualora vengano alienate le facoltà di sfruttamento economico sulla stessa) è riconosciuto in tutte le legislazioni, anche in quelle di common law. Il diritto d'autore e il copyright nascono già con la creazione dell'opera dell'ingegno.
Il simbolo ® serve a indicare, invece, un marchio registrato. Il marchio è un qualunque segno distintivo suscettibile di essere rappresentato graficamente, e può consistere in parole (marchio verbale), disegni, lettere, cifre, suoni, addirittura la forma di un prodotto o della confezione di esso (marchio di forma), combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano tutte caratteristiche idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelle delle altre.
In Italia, il marchio, quale segno distintivo tipico solitamente di un'impresa, è disciplinato dal Codice della proprietà industriale [1].
Tramite il procedimento di registrazione dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) il marchio, già di fatto meritevole di tutela quale segno distintivo, acquista una protezione rafforzata quale marchio registrato: basti considerare che, dal momento della registrazione, il marchio ha data certa, mentre un marchio di fatto (cioè non registrato) comporta l'onere per il titolare, in caso di contestazioni che si basino su denominazioni identiche o simili, di dimostrare sia la notorietà che il preuso.
La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare e alla scadenza può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni.
Per essere tutelato giuridicamente, il segno che si intende registrare come marchio deve essere anzitutto originale [2], in modo da consentite l'individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti i prodotti dello stesso genere presenti sul mercato.
Di conseguenza non possono essere utilizzate come marchio le denominazioni generiche, quelle descrittive, e le espressioni, anche straniere, divenute di uso linguistico comune.
[1] Art. 7 , 28 del D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005.
[2] Deve cioè avere i requisiti di tutela di cui all'art. 13 ("Capacità distintiva") del codice di proprietà intellettuale.