Studio Legale Bonomo e Associati

Innalzamento del muro comune e servitù di veduta

Il muro divisorio tra due immobili non può dar luogo di per sé all'esercizio di una servitù di veduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e/o di tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di "inspicere" e "prospicere" sul fondo altrui, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti.

Tale principio è stato ribadito da una recente sentenza della Suprema Corte che ha seguito il ragionamento logico, implicante la spiegazione di altri concetti e istituti giuridici, che di seguito viene riassunto [1]. 

La legge consente al comproprietario di un muro comune [2], con funzione di solito divisoria tra edifici, cortili, giardini, orti [3], di innalzarlo anche senza il consenso del condomino, salvo i limiti costituiti dal divieto di atti emulativi. Saranno ovviamente a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraelevata, che potrà essere resa comune come il muro nell'originaria altezza [4].

Tale facoltà del comproprietario, che può essere anche il condòmino di uno stabile, deve avvenire nel rispetto delle regole sull'uso della cosa comune, con divieto, quindi, di impedire il pari uso del muro all'altro comproprietario o di utilizzare in modo esclusivo lo spazio sovrastante del muro stesso [5].

Quindi, secondo la suprema Corte, che richiama sue precedenti sentenze conformi, l'utilizzazione del muro comune con l'inserimento di elementi ad esso estranei e posti a servizio esclusivo della porzione di uno dei comproprietari, non è vietata purché rispetti tali regole e non impedisca quindi  il pari uso all'altro comproprietario [6].

La questione della servitù di veduta viene quindi risolta dalla Corte di legittimità dando ragione al ricorrente contro l'impostazione della Corte di merito, che aveva erroneamente configurato la servitù: il muro divisorio non costituiva, nemmeno prima della sopraelevazione, una servitù di veduta, sia perché aveva solo funzione di demarcazione del confine e di tutela delle rispettive proprietà delle parti, sia perché, pur consentendo di guardare sul fondo altrui, era inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all'altro a causa della reciproca possibilità di affaccio dei proprietari dei fondi confinanti [7].

                                                                                                                      Giovanni Bonomo

 

 

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[1] Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 febbraio – 7 aprile, n. 6927.

[2] Il muro comune viene previsto e disciplinato agli art. 873 - 899 cod. civ.  nella sezione intitolata "Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi".

[3] Come previsto dall'art. 880 cod. civ. sulla "presunzione di comunione del muro divisorio".

[4] Art. 885 "Innalzamento del muro comune" cod. civ. Sul significato di "atto emulativo" si vedano gli articoli che risulano inserendo tale termine nel motore di ricerca interno di LLpT.

[5] Art. 1102 "Uso della cosa comune" cod. civ., che dispone che ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secndono il loro diritto.

[6] Nel caso di specie la Corte di appello - sentenzia la Suprema Corte - aveva errato nel ritenere che lo spostamento lieve della rete metallica e dei paletti in ferro, posti sul muro divisorio, rispetto alla linea di mezzeria dello stesso, avesse originato una lesione del pari uso della cosa comune, non tenendo conto che, ai sensi appunto dell'art. 1102 cod. civ., è consentito un uso non identico del bene comune.

[7] Presupposto in fatti della servitù, come prevista e disciplinata agli art. 1027 - 1031 cod. civ., è - oltre ad un atto costitutivo (atto scritto oppure usucapione o destinazione del padre di famiglia) nel caso mancante, - la funzione servente in favore di un'altra proprietà.

Servitù di veduta immagine