Studio Legale Bonomo e Associati

L'anatocismo bancario tra nuove norme e vecchie questioni.

Dopo anni di aspri confronti in dottrina e giurisprudenza, di “riforme” del legislatore e “controriforme” della Corte Costituzionale, si avvertiva l'esigenza che la tematica dell’anatocismo potesse finalmente approdare ad una soluzione condivisa da tutti.

Nel solco delle riforme si colloca l’intervento del legislatore che, nel dicembre 2013, con l'art. 1  comma 629 della l. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha sostituito il secondo comma dell’art. 120 del TUB, che, dal 1° gennaio ad oggi (ottobre 2015) prevede che il “CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

 

Nel testo previgente l'art. 120 del TUB consentiva ancora la produzione di interessi sugli interessi passivi maturati nei contratti bancari; tuttavia l'auspicata riforma, arrivata con tale norma piuttosto criptica, non segnava ancora la parola fine alla lunga vicenda dell'anatocismo bancario nel continuo braccio di ferro il braccio di ferro tra il legislatore “salva-banche” e la giurisprudenza “salva-consumatori” [1].

anatocismo

Benché sembri ormai acquisito il principio che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio potrà d'ora in poi intervenire solo per i consequenziali aspetti tecnico-contabili, che verranno ad essere uniformati per tutto il sistema bancario in deroga all’attuale libertà di regole contabili, tale norma, come riformata dal legislatore nel 2013, lascia ancora spazio a dubbi e interpretazioni. 

 

Con ordinanza del 29 luglio 2015 il Tribunale di Milano [2] ha confermato il proprio orientamento sull’immediata applicabilità del divieto di anatocismo sancito dal nuovo art. 120, comma 2, TUB. Tale pronuncia è stata peraltro preceduta dall'ordinanza dello stesso tribunale in data 23 Marzo 2015 [3] la quale ha sottolineato che la previsione dell’ art. 120 TUB novellato esclude l’anatocismo nei rapporti di conto corrente bancario con effetto dal 1° gennaio 2014 e che si tratta di un principio coerente con la tutela prevista nella disciplina comunitaria del  consumatore nei rapporti bancari. "Deve escludersi che l’efficacia del divieto di anatocismo sia subordinato ad un eventuale intervento regolamentare del CICR, al quale potrà essere assegnato il compito di indicare specifiche tecniche contabili, ma non certo di derogare al divieto di anatocismo".

 

Nel frattempo è intervenuta pure la Suprema Corte che il  6 maggio di quest'anno ha definitivamente sentenziato chel’anatocismo è vietato in linea di principio, indipendentemente dall’arco temporale in cui sia applicata la pratica bancaria scorretta [4]. 

 

Intanto però, nell’indifferenza dell’Organo di Vigilanza, l’intermediario bancario persevera nella capitalizzazione degli interessi, con oltre 2 milioni di Euro di illegittimi ricavi già nell’anno 2014, come fa notare Roberto Morcelli [5]. 

 

Nel corso del convegno di ieri promosso dall'Associazione Studi Bancari presso l'Hotel Michelangelo di Milano, dal titolo "Usura e anatocismo: teorie, casi, soluzioni" [6] il prof. Aldo Angelo Dolmetta, autore del recente saggio "12 osservazioni sulla riforma dell'anatocismo bancario a margine della proposta di delibera CICR" [7] non ha mancato di rilevare l'esigenza di maggior chiarezza anche in una lettura coordinata con la disposizione civilistica (art. 1283 cod. civ.). 

La Banca d’Italia ha intanto avviato l’iter che condurrà, si crede entro la fine del 2015, all’adozione della Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR), volta a dare attuazione all’articolo 120 comma 2 TUB. 

In data 25 agosto 2015 ha sottoposto a consultazione pubblica una proposta - il cui testo è stato esaminato e commentato durante il convegno - che intende fornire al CICR le linee guida sulle  modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni compiute nell’esercizio dell’attività bancaria.

 

Avv. Giovanni Bonomo                                                                           Milano, 28 ottobre 2015

 

P.S. Tale articolo trae spunto dal recente congegno Usura e anatocismo: teorie, casi e soluzioni in data 27 ottobre 2015 presso l'Hotel Michelangelo di Milano promosso da Associazione Studi Bancari come meglio descritto, nell'ordine degli interventi e nelle persone dei relatori, alla nota [6].

 

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[1] http://business.laleggepertutti.it/1661_anatocismo-bancario-guida-pratica 

 

[2]  http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/tribunale_di_milano_29_luglio_2015.pdf

[3] http://www.ildirittodegliaffari.it/upload/sentenze/20150427112831_sent._3558.pdf

[4] Sent. 6 maggio 2015 sez. I Corte di cassazione, testo visibile in                   http://www.delittodiusura.it/website/data/cassazione%20civile/cassazione%20n.9127

 [5] http://www.ilcaso.it/articoli/767.pdf

 [6] http://pubblico.sferabit.com/fileUpload/201509/201509251644211080Gt7N1pEE.pdf

 [7] http://www.ilcaso.it/articoli/827.pdf