Studio Legale Bonomo e Associati

L'esclusione della punibilità per la tenuità dell'offesa. Prime questioni di diritto penale sostanziale.

Le linee guida di tre Procure della Repubblica chiariscono già alcune questioni  sull'applicazione della nuova norma. 

 

La recente riforma del diritto penale con l'introduzione della non punibilità per particolare tenuità dell'offesa (art. 131-bis cod. pen.) ha già sollevato molteplici questioni che dovranno essere risolte nel corso della prima applicazione dell'istituto Si richiama, tra i primi commenti, il nostro articolo [1].

Codice penale immagine

Nel frattempo sono intervenute le linee guida sull'applicazione del nuovo istituto diramate da tre Procure presso i Tribunali di Trento, Lanciano e Palermo. Le si riportano di seguito in allegato, in ordine cronologico, con una breve sintesi introduttiva.

* Linee guida Procura della Repubblica p. il Tribunale di Trento (19 marzo 2015)

Le linee guida trentine precisano, coerentemente con la Relazione allo schema di decreto, che l'applicazione della nuova norma presuppone un fatto di reato, integrato in tutti i suoi elementi costitutivi, che si ritiene non punibile sulla base dei principi di proporzione e economia processuale, costituenti la ratio  della nuova disciplina. Senza significare alcuna "abdicazione" della risposta punitiva dello Stato, è infatti la funzione di deflazione processuale a ispirare il nuovo istituto [2].

 

* Linee guida della Procura della Repubblica p. il Tribunale di Lanciano (1 aprile 2015)

 

Le linee guida abruzzesi sottolineano il "ruolo propulsore del pm" nell'applicazione dell'art. 131-bisc.p., in una fase cioè  in cui l'istituto stesso può raggiungere la massima efficacia, "evitando inutili ulteriori attività procedimentali e/o processuali", in coerenza con la finalità deflattiva [3].  

 

* Linee guida della Procura della Repubblica p. il Tribunale di Palermo (2 luglio 2015)

 

Le linee guida sicule sottolineano la natura di causa di non punibilità di "respiro generale" che giustifica la rinuncia all'inflizione di una pena a tutte le fattispecie - delittuose o contravvenzionali - che rientrano, quanto alla loro gravità, nei limiti fissati dalla norma. Vengono poi affrontati aspetti di carattere processuale e sostanziale del nuovo istituto [4].

avv. Giovanni Bonomo - foro di Milano

 

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[1] http://www.bonomonline.it/blog/46-l-esclusione-della-punibilita-per-tenuita-del-fatto-di-reato 

[2] http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1434699624Particolare%20_tenuita_Procura_Trento.pdf 

[3] http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1428045961Direttiva%20tenuita%20del%20fatto.pdf 

[4] http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1435735644Particolare_tenuita_linee_guida_palermo.pdf