Studio Legale Bonomo e Associati

Titoli di credito, documenti di legittimazione e titoli impropri.

I documenti di legittimazione sono rappresentativi di un diritto acquisito direttamente ad un bene o ad una prestazione, pertanto sono diversi dai titoli di credito e non si applica la loro disciplina. I titoli impropri consentono il trasferimento del diritto, come nei titoli di credito, ma senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. 

Nel parlare comune si fa confusione, a volte, tra i titoli di credito, di cui vi abbiamo già parlato [1], e i titoli di legittimazione. 

Bisogna fare chiarezza in proposito. Anzitutto se usassimo l'espressione, aderente al linguaggio normativo, di "documenti di legittimazione", già la confusione sarebbe impedita sul nascere. Proprio  perché si tratta di due cose nettamente distinte. 

Invero, mentre il titolo di credito contiene una dichiarazione,in genere una promessa unilaterale, incorporando un diritto letterale ed autonomo, cioè il diritto di credito, che può essere esercitato dal possessore del documento stesso, il documento di legittimazione, invece, ha la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione (biglietti di viaggio, del cinema, buono drink in discoteca, libretto di risparmio bancario, buono della lotteria, etc.), legittimando il possessore, appunto, quale titolare del diritto. 

titoli-credito

Essendo rappresentativi, dunque, di un credito acquisito originariamente verso una prestazione o un prodotto, non sono applicabili le norme - a parte quelle comuni sulla legittimazione del possessore - previste per i titoli di credito[2]. 

Sono molto diffusi, per gli esempi sopra fatti, nella vita quotidiana e vengono considerati alla stregua dei "titoli impropri", che consentono il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.   

Ma che cosa sono i titoli impropri'? 

A tale categoria appartengono quei titoli che non servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, come ad esempio il biglietto di viaggio (documento di legittimazione non cedibile e la cui esibizione esente il portatore dal  provare di avere stipulato il contratto di trasporto), ma anche a consentire il trasferimento del titolo del credito senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. 

Svolgono in effetti la stessa funzione dei titoli di credito ma sono privi dei caratteri di letteralità e autonomia: anche quando il titolo è cedibile, il debitore può opporre all'ultimo cessionario tutte le eccezioni personali ai creditori precedenti. 

Si pensi al vaglia postale, trasferibile mediante girata e consegna del titolo, che, come la cambiale (titolo di credito proprio) [3], ha la funzione di permettere la cessione del credito mediante il trasferimento del possesso del documento accompagnato dalla girata, ma che - importante differenza - non attribuisce al portatore legittimo un diritto letterale ed autonomo: anche nei casi in cui sia cedibile il debitore può opporre all'ultimo cessionario tutte le eccezioni personali ai creditori precedenti. 

avv. Giovanni Bonomo

 

 

 

__________________________________

 [1]http://www.laleggepertutti.it/118010_i-titoli-di-credito-2 sulle caratteristiche dei titoli di credito e le varie tipologie. 

[2] Come dispone l'ultimo articolo delle disposizioni generali del titolo V sui titoli di credito del codice civile, art.  2002 "Documenti di legittimazione e titoli impropri". 

[3] Sulla cambiale e sui concetti di girata e avallo abbiamo parlato in http://www.laleggepertutti.it/118087_cambiale-girata-e-avallo