Studio Legale Bonomo e Associati

La misura dell'indennizzo per danno biologico da infortunio sul lavoro

L'indennizzo per danno biologico da infortunio sul lavoro o malattia professionale si calcola facendo rifermento, a partire dal 9 agosto 2000, alle attuali tabelle valutative del danno, per le quali occorre una inabilità permanente superiore al 6%. Prima di tale data vale la normativa precedente che riconosce l'indennizzo solo per menomazioni superiori al 10% di inabilità permanente.

 

In tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali la vigente normativa [1] sul riconoscimento dell’indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6% subito dal lavoratore, si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all’entrata in vigore, in data 9 agosto 2000, del decreto ministeriale con le tabelle valutative del danno biologico [2].

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Tutela dell’immagine anche di personaggi noti

Non è di per sé lecito diffondere l’immagine di un personaggio noto insieme ad una sua intervista senza necessità del suo consenso solo perché è noto: occorre che vi siano finalità informative nel contesto di un evento, anche già avvenuto, riguardante la sua attività.   

 Si è trattato, nel caso deciso dl Tribunale di Milano, di un’intervista ad un noto calciatore ma con il contorno, nel servizio televisivo andato in onda, di prodotti tipici di merchandising riportanti l’immagine del calciatore intervistato ma con inquadramenti i su medaglie, supporti audio e ideo, libretti con fotografie avulse dal contesto calcistico [1].

 

 I giudici milanesi hanno ritenuto l’intento evocativo della carriera del giocatore, nell’intervista, solo come un espediente per aggirare la necessità del consenso al’uso della sua immagine ed evitare la remunerazione connessa ad uno sfruttamento commerciale della stessa. 

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Il contratto di lavoro subordinato da oggi forma comune del contratto di lavoro

Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro: lo stabilisce la riforma organica, appena entrata in vigore, dei contratti di lavoro, che prevede poi importanti disposizioni atte a semplificare e armonizzare tutte le norme in materia di lavoro.

In data 25 giugno 2015 è entrata in vigore la nuova disciplina di riforma organica dei contratti di lavoro e di revisione della normativa in tema di mansioni, come ha voluto il legislatore lo scorso anno con una legge di delega al Governo per un riordino, appunto, della disciplina dei rapporti di lavoro[1].

Lo scopo dichiarato della riforma legislativa è di rafforzare le opportunità di ingresso  nel mondo del lavoro da parte di coloro  che  sono  in  cerca  di  occupazione, ma anche di riordinare i contratti  di  lavoro  vigenti  per  renderli maggiormente  coerenti  con  le   attuali   esigenze   del   contesto occupazionale e produttivo [2]. 

Da più parti ormai, sia dalle associazioni di categoria dei lavoratori che di quelle dei datori di lavoro, si manifestava l'esigenza di riesaminare tutte le forme contrattuali esistenti, per poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale. 

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La sentenza di assoluzione e quella di non luogo a procedere. Le diverse conseguenze.

La sentenza di non luogo a procedere, o di proscioglimento anticipato, possibile esito dell'udienza preliminare, diversamente dall'assoluzione a conclusione del processo penale non impedisce di essere in futuro sottoposti a nuove indagini e quindi ad un possibile rinvio a giudizio.

 

Nel processo penale l'udienza preliminare serva ad assicurare che un apposito giudice, il Giudice dell'Udienza Preliminare (G.U.P.), controlli la legittimità e il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero[1].

 

Ovviamente la distinzione, insita nella domanda, tra le due fasi del giudizio, preliminare e dibattimentale, si riflette anche nell'esito delle fasi stesse.

 

Anzitutto, all’interno della generale categoria delle "sentenze di proscioglimento", il codice di procedura penale pone una fondamentale distinzione tra sentenza di non luogo a procedere, o di proscioglimento anticipato, e sentenza di assoluzione. La sentenza di non luogo a procedere ha natura prevalentemente processuale: essa vuole evitare che giungano alla fase del giudizio vicende  per le quali emerga l'evidente infondatezza dell'accusa. Non accerta, quindi, la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato [2].

 

Alla stregua del materiale probatorio raccolto, con specifico riferimento alla tesi che il PM chiede di sostenere in dibattimento, il G.U.P. è insomma chiamato a formulare una sorta di diagnosi di sostenibilità dell'accusa.

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L'esclusione della punibilità per tenuità del fatto di reato

L'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di reato. 

 

Il principio di offensività di un diritto penale costituzionalmente orientato imporrebbe di considerare quelle situazioni e quei comportamenti che, pur in astratto rientranti nella previsione della norma penale, non ledono nel concreto il bene giuridico penalmente protetto. La recente introduzione di un nuovo articolo nel codice penale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è espressione di tale impostazione, anche se il reato viene considerato sussistente e solo la condotta non punibile, come spiegato dalla Suprema Corte nella prima sentenza finora intervenuta sul punto. 

 

Si è sempre posta la questione, per quanto riguarda il diritto penale dei moderni Stati di diritto, della concreta offesa al bene giuridico protetto dalla norma di legge che prevede un tipo di reato: il principio di offensività diventa allora il riferimento cardine per valutare il fatto come penalmente rilevante o no.   

Un diritto penale minimo fondato sull'offensività della condotta è infatti la conseguenza non solo di un'ottica garantista dei diritti della persona ma anche della stessa lettura della carta costituzionale, le cui cogenti norme condurrebbero ad una lettura e interpretazione "costituzionalmente orientata" [1]. 

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Il patrocinio a spese dello Stato. Come fare.

Il patrocinio a spese dello Stato. Come fare per presentare l'istanza. 

Gli Ordini professionali degli Avvocati forniscono l'assistenza e le informazioni necessarie sull'istanza, che deve essere a loro inoltrata, in materia civile, tramite apposito modulo. Mentre in materia penale, ma anche amministrativa e tributaria, l''istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Statosi presenta sempre  alla cancelleria del giudice davanti a cui pende il processo. 

Già dall'anno 2002 gli Ordini degli Avvocati sono investiti della competenza, in materia civile, sulla procedura di ammissione al patrocinio dello Stato (nel linguaggio corrente "gratuito patrocinio") dei cittadini non abbienti. In questo modo l'assunzione del servizio da parte dell'Ordine professionale, e a totale carico dello stesso, garantirebbe efficienza e celerità nell'evasione delle istanze di ammissione. 

Presso alcuni Ordini professionali, come quello di Milano, è operativo anche un servizio informativo per i cittadini tramite uno "sportello" che fornisce chiarimenti e assistenza. In ambito civile l'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni e divorzi consensuali, adozione, affidamento di minori, etc) [1]. 

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Accordi di separazione. I chiarimenti ministeriali

I chiarimenti ministeriali su negoziazione assistita, accordi di separazione e divorzio davanti al Sindaco.

 Vi erano già, prima della recente entrata in vigore della legge sul "divorzio breve", importanti novità legislative in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, finalizzate alla semplificazione delle relative procedure, ma sulle quali erano sorte difficoltà interpretative da parte degli ufficiali dello stato civile in ragione della diversificata casistica. Il Ministero interviene ora, con un'ultima circolare, per puntualizzare e chiarire alcune norme in modo da permettere un'uniforme e omogenea applicazione sul piano nazionale della nuova disciplina.

In data 24/04/2015 il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 6 del 24. 4.2015, ha chiarito alcuni aspetti del decreto legge 12 settembre 2014 n.132 "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile",convertito nella legge 10 novembre 2014, n.162, che ha introdotto importanti novità anche in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, finalizzate alla semplificazione delle relative procedure.

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