Studio Legale Bonomo e Associati

La Suprema Corte chiarisce i presupposti della legittima difesa.

 I presupposti della scriminante di legittima difesa vengono chiariti dalla Suprema Corte  

Una recente sentenza della Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 27 novembre 2015, n. 47177) ha precisato i presupposti e i contorni della scriminante di legittima difesa ricordando la legge 13 febbraio 2006, n. 59 "Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio" che negli ultimi tempi viene chiamata in causa a sproposito e pure in sketch comici di dubbio gusto nella drammatica situazione di criminalità dilagante nel nostro Paese.  Legittima difesa immagine

Richiamo una mia videonota sui presupposti della legittima difesa e sulla valutazione di equilibrio che viene rimessa al giudice: https://youtu.be/0iGOSINZ66M

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L'esclusione della punibilità per la tenuità dell'offesa. Prime questioni di diritto penale sostanziale.

Le linee guida di tre Procure della Repubblica chiariscono già alcune questioni  sull'applicazione della nuova norma. 

 

La recente riforma del diritto penale con l'introduzione della non punibilità per particolare tenuità dell'offesa (art. 131-bis cod. pen.) ha già sollevato molteplici questioni che dovranno essere risolte nel corso della prima applicazione dell'istituto Si richiama, tra i primi commenti, il nostro articolo [1].

Codice penale immagine

Nel frattempo sono intervenute le linee guida sull'applicazione del nuovo istituto diramate da tre Procure presso i Tribunali di Trento, Lanciano e Palermo. Le si riportano di seguito in allegato, in ordine cronologico, con una breve sintesi introduttiva.

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L'anatocismo bancario tra nuove norme e vecchie questioni.

Dopo anni di aspri confronti in dottrina e giurisprudenza, di “riforme” del legislatore e “controriforme” della Corte Costituzionale, si avvertiva l'esigenza che la tematica dell’anatocismo potesse finalmente approdare ad una soluzione condivisa da tutti.

Nel solco delle riforme si colloca l’intervento del legislatore che, nel dicembre 2013, con l'art. 1  comma 629 della l. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha sostituito il secondo comma dell’art. 120 del TUB, che, dal 1° gennaio ad oggi (ottobre 2015) prevede che il “CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

 

Nel testo previgente l'art. 120 del TUB consentiva ancora la produzione di interessi sugli interessi passivi maturati nei contratti bancari; tuttavia l'auspicata riforma, arrivata con tale norma piuttosto criptica, non segnava ancora la parola fine alla lunga vicenda dell'anatocismo bancario nel continuo braccio di ferro il braccio di ferro tra il legislatore “salva-banche” e la giurisprudenza “salva-consumatori” [1].

anatocismo

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Marchio d'insieme, marchio complesso e marchio collettivo

La combinazione di più marchi o segni distintivi in genere o in un insieme, può dare luogo a un marchio complesso oppure d'insieme; a loro volta possono risultare, sia il marchio complesso che quello d'insieme, un marchio debole oppure forte sulla base degli stessi criteri di tale principale distinzione. Diversamente da entrambi il marchio collettivo ha la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti e servizi di produttori diversi ma uniti da una specifica provenienza geografica.

 

Abbiamo già detto della distinzione principale tra i marchi: il marchio forte è caratterizzato da parole, figure o gli altri segni che non presentano un’aderenza concettuale con il prodotto contraddistinto; il marchio debole è invece quel marchio in cui la capacità distintiva dipende da variazioni della denominazione generica del prodotto o delle indicazioni descrittive delle sue caratteristiche [1]. 

Premessa questa basilare distinzione possiamo parlare ora del marchio complesso che si differenzia dal marchio d'insieme. 

Il marchio complesso è riconoscibile nel segno risultante dalla combinazione, o meglio composizione, di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità distintiva, ma la cui forza caratterizzante del "complesso", appunto, è affidata a uno in particolare di essi, avente maggior capacità distintiva: si dice che questo costituisce cuore distintivo del marchio complesso, assolutamente protetto per la sua originalità; il marchio d'insieme è invece quel marchio composto da più elementi ciascuno dei quali è privo, in sé considerato, di capacità distintiva: non di meno se tale combinazione di elementi di per sé non distintivi raggiunge quella minima distanza concettuale dal prodotto o servizio che contraddistingue, allora diventa marchio registrabile. 

Tale distinzione è stato ribadita a più riprese in giurisprudenza dalla Suprema Corte, secondo la quale il marchio complesso è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno o più di tali elementi costituenti il cosiddetto cuore, protetto per la sua originalità: ne consegue che l'esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno degli elementi dotati di capacità caratterizzante, e non, come avviene per i marchi in genere, in una visione d'insieme [2].

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Protection of acting and performing artists' rights

Protection of acting and performing artists' rights

Author: Giovanni Bonomo

  1. With Legislative Decree n. 68 of 9 Aprile 2003, turned into law on 29 April, lawmaker incorporated the provisions by Article 30 of the 2001 Community law (law of 1 March 2002, n. 39), regarding implementation of Directive 2001/29/CE on harmonizing some aspects of authorship rights and of relative rights in the ambit of the information society.

It was in fact necessary, given the ongoing evolution in the field of digital technologies, to adjust, while rendering coherent, relative legislation to the new utilities offered by modern information society [1].

Among the legal adjustments introduced by the mentioned Legislative Decree 68/2003 into the basic legal structure constituted by law n. 633 of 22 April 1941 - via addition and coordination of the five previous laws governing relative authorship rights [2] - is the protection afforded to "acting and performing artists", according to the new expression introduced in the same headed Paragraph III, Title II of the law (Art. 80 – 85 quinquies), starting with the heading re-titled "Rights of acting and performing artists".

Said individuals were already almost completely protected by Legislative Decree n. 685 of 16 November 1994, although there remained insufficiencies and conceptual gray areas already noticed by the doctrine and then by the community lawmaker, which called for a "higher level of protection"[3].

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Elusione fiscale e raddoppio dei termini per l’accertamento

Da ieri 2 settembre 2015 è in vigore il decreto legislativo sulla certezza del diritto e  attuativo della legge delega fiscale dello scorso anno, contenente la disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale, con le nuove norme sul raddoppio dei termini per l’accertamento.

 

Le nuove regole prevedono, in primo luogo, che il raddoppio non opera se la denuncia all’Autorità giudiziaria, in ordine ad una condotta tributaria penalmente rilevante, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di accertamento [1].

 

Quindi, se per il periodo d’imposta 2010 in presenza di dichiarazione regolarmente presentata dal contribuente il Fisco non presenta o trasmette all’Autorità giudiziaria la notitia criminis entro il prossimo 31 dicembre 2015, il “raddoppio” dei termini non può essere disposto, con conseguente illegittimità di qualsiasi attività di accertamento che dovesse essere disposta oltre detto termine.

evasore fiscale

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PROFESSIONALITA'... VISIBILE.

Per quanto gli avvocati in Italia siano il triplo della media europea e che nella sola Milano ve ne sono di più che nell’intera Borgogna francese, la competitività basata sulla professionalità restringe il campo a quei pochi che eccellono in questa libera professione di pubblico interesse in quanto mediatrice di giustizia.

Vince la partita, nel gioco competitivo tra gli avvocati, chi ha una buona cultura non solo giuridica unita ad una buona capacità di comunicazione. Questo perché essere solo bravi e professionali non basta a sviluppare un proprio ‘parco clienti’, come si suol dire in gergo commerciale, e creare attorno allo studio notorietà e fiducia negli assistiti.

competitività

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